Malattia, rientro anticipato al lavoro

Solo il medico può valutare l’idoneità del dipendente al rientro anticipato al lavoro durante il periodo di malattia. L’INPS interviene sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia con messaggio n. 6973/14, affermando che in questi casi è sempre necessario il certificato medico di rettifica. Questo perché il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia, non della diagnosi e, pertanto, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro. Il rischio per il datore potrebbe consistere nella impossibilità di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’assenza per malattia dei dipendenti è attualmente attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalle norme. La normativa prevede, inoltre, che i medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di errori o refusi) o li rettificano. La rettifica viene utilizzata nel caso in cui i medici riscontrino nel paziente un decorso più favorevole della malattia, tale da indurre una riduzione della prognosi.

Il datore di lavoro, da parte sua è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, mentre il lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Tra gli obblighi del dipendente c’è anche quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle  disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.

Queste motivazioni, assieme a quelle espresse in precedenza e relative alla impossibilità di fatto per il datore di lavoro che non conosce la diagnosi, di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comportano la necessità di ottenere un certificato medico che rettifichi la prognosi. In altre parole, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Fonte – http://www.consulentidellavoro.it

Dal sito dell’INPS la risposta ufficiale al quesito

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&itemDir=8307

  • Un paziente si è presentato a lavoro un giorno prima della scadenza della malattia. È possibile rettificare la prognosi?

L’allegato tecnico al D.M. del 26.02.2010 prevede, al paragrafo 5.2, che il servizio di rettifica è consentito al solo “fine di anticipare il termine del periodo di prognosi…” e che “… l‘operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato”. In tali casi è, comunque, necessario informare l’Inps dell’errore o della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.

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