SENTENZE di utile conoscenza per il medico

  • I farmaci scaduti sono rifiuti assimilabili a quelli urbani.

Consiglio di Stato. Sentenza n. 951 del 28.11.1992

  • Ai sensi dell’art. 28, c. 2, legge n. 833/78, ogni assistito del SSN ha un diritto già perfetto alla necessaria assistenza farmaceutica con onere a carico del SSN, senza alcun riguardo per la condotta attestatrice del prescrittore. Pertanto, non sussiste alcuna responsabilità contabile per la corretta prescrizione di un farmaco necessario ad un assistito del SSN, che ha comunque un diritto perfetto all’assistenza farmaceutica in ogni luogo d’Italia diverso da quello di residenza.

Cassazione Penale a sez. unite, sentenza n. 6752/88

  • Ai sensi dell’art. 22 DPR 270/2000 l’attività del medico di medicina generale è considerata un pubblico servizio ed il medico di medicina generale è qualificato come pubblico ufficiale.

Cassazione Penale a sez. unite, 27.03.1992

  • L’accordo convenzionale, sebbene ratificato con un DPR, ha valore di regolamento e non di legge.

Cassazione sez. Lavoro, sentenza n. 1910, 16.02.1993

  • La legge sul superamento architettonico si applica esclusivamente agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici ristrutturati. Gli obblighi di legge previsti espressamente solo per l’ambulatorio medico non sono arbitrariamente estensibili allo studio medico.

Si deve considerare ambulatorio ogni struttura “aziendale” destinata alla diagnosi e/o terapia medica extra-ospedaliera.

Si deve considerare studio medico ogni locale in cui si esercita una attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo.

Cassazione, sentenza n. 1488 30.09.1995

  • Detenere nello studio medico farmaci scaduti non configura il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti.

Cassazione, sez. penale II; sentenza n. 5282 del 06.05.1998

  • Spetta alla Corte dei Conti la competenza ad esaminare la responsabilità contabile dei medici di medicina generale per prescrizioni improprie.

Cassazione, sez. unite civili; sentenza n. 9957/96 e n. 922/99

  • … ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento la nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita “comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo”.

Cassazione sentenza 667/2002 sez. Lavoro

  • Il medico di guardia può decidere di non recarsi in casa del paziente laddove abbia avuto un dettagliato colloquio telefonico con il paziente o con i suoi parenti, e abbia appurato con certezza la tipologia della malattia e sia in grado di prescrivere a distanza una terapia idonea.

Cassazione.

RESPONSABILITA’ PRESCRITTIVA

L’indicazione terapeutica dello specialista è da considerarsi solo come un suggerimento, cioè non è vincolante per il medico curante che rimane comunque sempre responsabile delle proprie prescrizioni (DPR 484/96, art. 36, c. 7, e art. 37, c. 4), in ambito civile (art. 1, c. 4, DL 322/96 convertito in Legge n. 425/96) e in ambito penale (art. 1, c. 16, L. 724/94).

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